Accesso civico

Accesso civico

Accesso Civico 

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui il FondER ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). 

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto ad obblighi di pubblicazione. 

Accesso Civico: Modalità di richiesta 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione se non alla legittimazione soggettiva del richiedente. Essa va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del FondER. 

L’istanza deve essere trasmessa per via telematica inviando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT (All.1) compilato all’indirizzo di posta elettronica segreteria.fonder@pec.it. 

 In caso di accoglimento, il FondER, entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata. 

 Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Organismo Indipendente di Valutazione del FondER) inviando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo (All.2) compilato all’indirizzo di posta elettronica segreteria.fonder@pec.it. 

Il titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 Accesso civico generalizzato 

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell’art. 5bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016. 

Accesso Civico Generalizzato: Modalità di richiesta 

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione se non alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

L’istanza deve essere trasmessa per via telematica inviando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato al Presidente FondER (All.3) compilato all’indirizzo di posta elettronica segreteria.fonder@pec.it. 

Il Presidente FondER trasmette tempestivamente all’Ufficio responsabile del procedimento l’istanza per la relativa istruttoria. 

Nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso compilando il Modulo opposizione del controinteressato al Presidente FondER (All.4) ed inoltrandolo all’indirizzo di posta elettronica segreteria.fonder@pec.it. 

In caso di accoglimento, il FondER allega alla risposta i dati e i documenti richiesti. 

L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del FondER, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. 

Accesso Civico Generalizzato: Modalità di richiesta 

L’istanza di riesame deve essere trasmessa per via telematica inviando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato al RPCT (All.5) ovvero il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato al RPCT (All.6) compilato all’indirizzo di posta elettronica segreteria.fonder@pec.it. 

Elenco dei documenti: